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Lorenzo
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Disegno di legge sui distintivi militari

http://www.giurdanella.it/mainprint.php?id=8396

B) Il testo del disegno di legge n. 1373 AS

Art. 1.
(Tutela dei segni distintivi delle Forze armate)

1. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.

2. Il Ministero della difesa può, anche avvalendosi della società  di cui all'articolo 2, consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 1 mediante intese, concessioni, contratti stipulati ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ovvero mediante altri atti giuridici previsti dalla legge, con soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle finalità  istituzionali e dell'immagine delle Forze armate.

3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà  industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza, al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni del presente articolo, è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità  strettamente personali e non lucrative.

6. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 1, nonché le modalità  attuative della presente legge.


Cito questo perchè probabilmente ci interessa più direttamente. Tralascio ogni commento sulla costituzione della apposita società  per azioni -interamente posseduta dal Ministero della Difesa- denominata "Difesa Servizi Spa", cui verrebbe affidato in house (sic) "lo svolgimento dell'attività  negoziale diretta all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività  operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri".
C.le Lorenzo
7°/92 | 51 mortaista, addetto al tiro/tavolettista | 167^ Cp. Mortai "La Signora" | Battaglione Pieve di Cadore | 12° Reggimento Alpini | Brigata Cadore

Europa risvegliati!

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