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Sergente
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Iscritto il: mar mag 11, 2004 8:59 am

Dove sbattere la testa?

Ciao, volevo sapere i Vostri pareri sul rapporto fra iniziative e legislazione.
Infatti questo forum è molto operativo :wink: anche sulle questioni pratiche finalizzate a salvare il salvabile o ad adottare opere e sbarramenti.
Personalmente, dopo anni di tentativi, sono giunto alla conclusione che l'amata Italia è un puzzle, con troppe sovrapposizioni di poteri locali e nazionali. Però, almeno per i bunker della seconda guerra, per discutere con gli amministratori ho sempre tenuto presente il riferimento a questo:
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2000/1/tu.htm
PREMESSO CHE COMUNQUE I TEMPI SONO ANCORA MOLTO DIFFICILI, VOI COME FATE o fareste? :roll:

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Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali,
a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352

(. . .)
1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;

b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
(...)
Art. 146 - Beni tutelati per legge


(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 1-quater)


1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità  di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità  di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
CIAO A TUTTI

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